Statuto

 STATUTO DELLA SOCIETÀ DEGLI
ALPINISTI TRIDENTINI
Sez. del CAI

Art. 1. – Costituzione e scopi

1. La SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI (S.A.T.), Associazione munita di personalità giuridica di diritto privato, è stata fondata in Madonna di Campiglio nell’anno 1872 per iniziativa di Nepomuceno Bolognini e Prospero Marchetti; è una libera associazione di persone operante nell’ambito della Provincia di Trento; è strumento di unione fra l’esplorazione sportiva dei monti e l’antica cultura delle valli ed ha per scopo:
a) l’alpinismo in ogni sua manifestazione;
b) la conoscenza e lo studio delle montagne, soprattutto trentine;
c) la tutela del loro ambiente naturale;
d) il sostegno alle popolazioni di montagna.
2. La SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI (S.A.T.) che è entrata nel 1919 a far parte del Club Alpino Italiano (C.A.I.), quale sua unica Sezione esistente nel territorio della Provincia di Trento, ha un proprio autonomo patrimonio, che amministra in libertà di iniziativa e di azione con la propria organizzazione, così come previsto da specifica norma statutaria del C.A.I.
3. L’Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica ed aconfessionale: ha durata illimitata.


Art. 2 – Denominazione e stemma

La denominazione SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI (S.A.T.) e lo stemma
appartengono all’Associazione per tradizione storica.


Art. 3 – Struttura organizzativa

1. La SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI (S.A.T.) è costituita dai Soci, riuniti in Sezioni ai sensi del presente Statuto.
2. Sono organi istituzionali dell’Associazione: l’Assemblea dei Delegati, il Consiglio Centrale, il Presidente dell’Associazione, la Giunta esecutiva, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri e la Commissione Elettorale.
3. Le cariche sociali sono gratuite.


Art. 4 – Sede Sociale – Anno Sociale

1. La sede sociale e legale, con l’archivio storico e la biblioteca, è in Trento, via Manci n.57, ove sono posti anche gli uffici amministrativi.
2. L’anno sociale decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre.


Art. 5 – Patrimonio dell’Associazione

1. Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili, da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati all’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari;
2. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni sociali; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici; da altre donazioni, proventi e lasciti;
3. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale;
4. I fondi liquidi dell’Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato all’Associazione stessa;
5. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali o di quelle sociali statutariamente previste; è vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.


Art. 6 – Categorie di soci

1. I soci dell’Associazione sono: onorari, benemeriti, ordinari, familiari, giovani e vitalizi. Non sono ammesse altre categorie di soci e nuovi soci vitalizi.
a) Soci onorari, cittadini italiani o stranieri, vengono così identificati per aver acquisito alte benemerenze per l’alpinismo o per l’Associazione; hanno i diritti del socio ordinario;
b) Soci benemeriti sono gli enti pubblici e privati, le società, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni, che apportano un notevole contributo all’Associazione;
c) Soci ordinari sono le persone di età maggiore di anni diciotto;
d) Soci familiari sono i componenti la famiglia del socio ordinario, con esso conviventi e di età maggiore di anni diciotto;
e) Soci giovani sono i minori di anni diciotto.
2. L’ammissione a soci ordinari, familiari e giovani spetta al Consiglio Direttivo della Sezione, alla quale è stata chiesta l’ammissione stessa. Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione con giudizio insindacabile.


Art. 7 – Diritti del socio

1. I soci ordinari, familiari e giovani hanno diritto di partecipare alle assemblee della loro Sezione, nonché a tutte le attività dell’Associazione e di godere dei benefici che a favore dei soci sono stabiliti dalle norme regolamentari.
2. I soci ordinari e familiari hanno diritto di voto nelle assemblee della loro Sezione e ad esercitarvi l’elettorato attivo e passivo, nonché ad assumere incarichi nell’Associazione, salvo le limitazioni imposte dal presente statuto.
3. E’ ammessa l’iscrizione a soci anche di cittadini stranieri.


Art. 8 – Obblighi del socio

1. Ciascun socio, ordinario, familiare e giovane deve corrispondere alla Sezione presso la quale intende iscriversi o è iscritto:
a) la quota di ammissione;
b) la quota associativa annuale;
c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali in base a piani di attività annuale o pluriennale; stabiliti dall’Assemblea dei Delegati.
2. L’iscrizione è personale e non è trasmissibile.
3. L’appartenenza all’Associazione implica l’obbligo di osservare lo statuto dell’Associazione e del Club Alpino Italiano, le relative norme regolamentari e tutte le direttive che vengono emanate, ai sensi degli stessi, dagli organi sociali.
4. I singoli soci non possono prendere iniziative o svolgere attività in nome e per conto dell’Associazione o del C.A.I., se non previa autorizzazione del Consiglio Centrale dell’Associazione o del Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano.
5. I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta ed educata convivenza.


Art. 9 – Cessazione della qualità di socio

La qualità di socio cessa per morte o per estinzione dell’ente benemerito, per dimissioni, per morosità o per radiazione, deliberata dal Consiglio Centrale dell’Associazione o dal Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano.


Art. 10 – Costituzione della Sezione e del Gruppo

1. La costituzione di una Sezione deve essere richiesta con domanda sottoscritta da almeno cento soci e non soci promotori maggiorenni, che dichiarino di iscriversi quali soci aderendo alle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione ed è deliberata dal Consiglio Centrale con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.
2. In casi particolari il Consiglio Centrale può autorizzare, con il voto unanime dei componenti, la costituzione di una Sezione, anche se richiesta da un numero inferiore di soci promotori. Se ricorrono particolari esigenze logistiche e territoriali, previo parere delle Sezioni già esistenti nell’ambito territoriale del Comune, il Consiglio Centrale può autorizzare la costituzione di Sezioni di sobborgo.
3. Ferme restando le Sezioni già costituite, in un medesimo Comune non può esistere, di norma, che
una sola Sezione.
4. Alle Sezioni è vietato di svolgere opera di proselitismo nella zona di attività di altra Sezione.
5. Le nuove Sezioni prendono nome dal Comune ove si costituiscono, premessa sempre la denominazione S.A.T.. Eventuali denominazioni diverse devono essere specificatamente approvate dal Consiglio Centrale.
6. Date le particolari caratteristiche della Sezione “Coro della S.A.T.”, della stessa fanno parte i soli
coristi in attività. Sono riconosciute le Sezioni S.U.S.A.T. e S.O.S.A.T. per tradizione storica.
7. Ricorrendo particolari circostanze o esigenze locali, è facoltà del Consiglio Centrale deliberare, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, la costituzione nell’ambito di una Sezione di un gruppo locale; il gruppo deve avere un numero sufficiente di soci da assicurare una normale attività.
8. La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere inoltrata al Consiglio Centrale, corredata dal relativo parere, dalla Sezione territorialmente competente.
9. L’eventuale trasformazione di un Gruppo in Sezione può essere autorizzata dal Consiglio Centrale, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, non prima del compimento di un quinquennio dalla costituzione e sentito il parere della Sezione territorialmente competente.


Art. 11 – Autonomia e regolamento sezionale

1. Ogni Sezione, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, gode di piena autonomia e di piena libertà di iniziativa e di azione; ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio.
2. Essa può assumere un proprio regolamento, purché non in contrasto con le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione; il regolamento sezionale va approvato dalla Assemblea, che è l’organo sovrano della Sezione, a maggioranza semplice, esclusi nel computo gli astenuti.
3. Detto regolamento e le sue modifiche non saranno esecutive, se non dopo la ratifica del Consiglio
Centrale.
4. È vietato alle Sezioni di costituire gruppi di non soci.


Art. 12 – Patrimonio della Sezione

1. Ciascuna Sezione ha un proprio patrimonio costituito dai proventi derivanti dal riparto delle quote
sociali, da eventuali sovvenzioni o lasciti in denaro o in beni mobili, da proventi derivanti dalla gestione dei rifugi affidati alla Sezione con delibera del Consiglio Centrale, dai beni mobili ed attrezzature; la Sezione non può essere proprietaria di beni immobili o titolare di diritti reali.
2. La gestione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo.
3. Ogni Sezione è tenuta alla redazione di un rendiconto annuale ed alla conservazione del libro inventari.
4. Per le obbligazioni assunte dalla Sezione rispondono, sia verso terzi che verso i soci, il patrimonio
sezionale e in solido le persone che hanno deliberato od agito in nome e per conto della Sezione.
5. L’esercizio sociale della Sezione è annuale e si chiude al 31 dicembre.


Art. 13 – Assemblea della Sezione

1. All’Assemblea ordinaria della Sezione possono partecipare i soci aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento della quota sociale al 31 dicembre dell’anno precedente. All’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, anche altri soci.
2. L’Assemblea sezionale ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, di regola, una volta all’anno
entro il mese di febbraio.
3. Per la validità della convocazione dell’Assemblea ordinaria, almeno 15 giorni prima deve essere esposto avviso all’albo della Sezione e fatta comunicazione scritta ai soci aventi diritto al voto; l’avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare.
4. Oggetto dell’Assemblea ordinaria della Sezione sono:
a) le deliberazioni sull’attività sociale e finanziaria;
b) l’elezione del Consiglio Direttivo della Sezione, dei Revisori dei Conti e dei Delegati all’Assemblea generale dell’Associazione, salvo la facoltà di delegare la nomina di questi ultimi al Consiglio Direttivo;
c) la discussione e le deliberazione su eventuali proposte di soci, presentate per iscritto almeno sette
giorni prima dell’Assemblea ed inserite nel nuovo ordine del giorno, che verrà esposto all’albo sociale;
d) lo scioglimento della Sezione.


Art. 14 – Funzionamento dell’Assemblea

1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, di persona o per rappresentanza. Per lo scioglimento della Sezione è necessaria la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.
2. I soci impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare, esclusivamente a mezzo di delega
scritta, da altro socio avente diritto al voto; è ammessa, quindi, una sola delega per socio.
3. In apertura dei lavori l’Assemblea elegge il proprio Presidente, il segretario e tre scrutatori.
4. Le votazioni si fanno per alzata di mano, nel rispetto delle deleghe presenti, a meno che un quarto
dei presenti aventi diritto al voto non domandi la votazione per scheda segreta. Per le elezioni delle cariche sociali si procede sempre con votazione a scheda segreta.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti, esclusi nel computo gli astenuti.
6. Le deliberazioni Assembleari sono documentate mediante verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
7. L’esito dello scrutinio per l’elezione delle cariche sociali verrà reso pubblico dal Presidente dell’Assemblea, che, nei quindici giorni successivi, provvederà a convocare la prima riunione degli eletti.
8. Il verbale dell’Assemblea ed il risultato dell’elezione alle cariche sezionali devono essere prontamente trasmessi al Consiglio Centrale dell’Associazione a cura del Presidente dell’Assemblea o, in difetto, dal Presidente della Sezione.


Art. 15 – Consiglio Direttivo della Sezione

1. La Sezione viene retta da un Consiglio Direttivo, nominato dall’Assemblea dei soci; dura in carica al massimo tre anni e si compone, conteggiando solo i soci ordinari e familiari regolarmente iscritti nell’anno precedente da:
a) non meno di cinque membri fino a 150 soci;
b) non meno di sette membri da 151 a 500 soci;
c) non meno di nove membri oltre i 500 soci.
I membri, soci di età maggiore degli anni 18 ed appartenenti alla Sezione da almeno due anni consecutivi possono accedere alle cariche sociali. Alla scadenza sono rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo eleggono nel loro ambito un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Cassiere; tali cariche sociali non possono essere ricoperte dalla stessa persona per oltre nove anni consecutivi; si può essere rieletti alla stessa carica dopo almeno tre anni di intervallo.
2. Del Consiglio Direttivo non possono far parte, di regola, più componenti di uno stesso nucleo familiare.
3. Venendo a mancare un membro del Consiglio Direttivo, esso viene sostituito fino alla scadenza del mandato dal primo dei non eletti.
In caso di parità di voti, viene eletto il Socio con più anzianità nel sodalizio. In caso di soci con la stessa anzianità di iscrizione, viene eletto il più anziano di età.
4. Il Consiglio Direttivo regge la Sezione nel rispetto delle normative statutarie e regolamentari, attenendosi altresì alle direttive degli organi istituzionali.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e con la maggioranza dei componenti; le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte a sola maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza od impedimento, del Vicepresidente.
6. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all’uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal verbalizzante e dal presidente della seduta.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed ai verbali è normato dal regolamento.
7. Il membro del Consiglio Direttivo, assente non giustificato per tre volte alle riunioni, decade dalla carica.
8. I membri del Consiglio Direttivo, salvo abbiano fatto constatare a verbale il loro dissenso, rispondono solidamente del loro operato anche verso i terzi.
9. Il Presidente o in caso di suo motivato impedimento il Vicepresidente, è il rappresentante legale del Sodalizio e gli è attribuita la firma sociale.
10. Nel caso di inattività o per gravi irregolarità, il Consiglio Centrale può deliberare, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, la sospensione del Consiglio Direttivo della Sezione. Le modalità relative sono normate dall’art. 26.
11. Non può partecipare alle delibere del Consiglio Direttivo della Sezione, aventi ad oggetto particolari operazioni, chi per le stesse abbia un interesse, anche provvisorio, proprio o dei propri familiari sino al terzo grado.
12. Il Consiglio Direttivo Sezionale ha facoltà di promuovere o di revocare la costituzione di Commissioni e Gruppi Tecnici per lo svolgimento di attività attinenti agli scopi sociali, determinandone i poteri e le attribuzioni. Le Commissioni ed i Gruppi così costituiti rispondono del loro operato al Presidente della Sezione.


Art. 16 – Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione

1. L’Assemblea della Sezione nomina tra i suoi soci tre Revisori dei Conti, che durano in carica quanto il Consiglio Direttivo della Sezione stessa; sono rieleggibili ed hanno compiti analoghi a quelli dei Revisori dei Conti dell’Associazione.
2. Non possono far parte, di regola, in qualità di membri del Collegio dei Revisori dei Conti i soci parenti entro il terzo grado dei componenti il Consiglio Direttivo della Sezione.


Art. 17 – Scioglimento della Sezione

1. Il Consiglio Centrale può deliberare, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, lo scioglimento di una Sezione, su richiesta dell’Assemblea della stessa, per gravi infrazioni statutarie, per morosità, per inattività e impossibilità di funzionamento degli organi sociali o per eccessiva riduzione del numero dei soci. Le modalità relative sono normate dall’art. 26.
2. In difetto di ricostruzione della Sezione entro tre anni, il patrimonio resta acquisito dall’Associazione.


Art. 18 – Costituzione e compiti

1. L’Assemblea generale dei Delegati, organo sovrano dell’Associazione, è costituita dai Presidenti delle Sezioni, quali Delegati di diritto, e dai soci maggiorenni designati in qualità di Delegati dalle assemblee ordinarie delle Sezioni.
2. Il numero dei Delegati eletti per ogni Sezione si determina in ragione di un delegato ogni 100 soci o frazione non inferiore a 50 soci; il calcolo si determina in base al numero dei soci in regola col pagamento della quota sociale dell’anno precedente.
3. Ogni delegato, sia di diritto che eletto, può disporre oltre che del proprio voto, del voto di un altro Delegato della Sezione a cui appartiene.
4. Alle Assemblee dei Delegati possono, comunque, assistere tutti i soci dell’Associazione, senza però avere diritto di voto o di intervento.
5. L’Assemblea ordinaria dei Delegati:
a) delibera sui programmi di attività e sugli argomenti che le vengono sottoposti dal Consiglio Centrale, purché posti all’ordine del giorno;
b) delibera sulla relazione morale del Presidente;
c) delibera sul bilancio consuntivo e sul conto economico di previsione dell’Associazione;
d) elegge il Consiglio Centrale, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri e la Commissione Elettorale;
e) nomina i Delegati a partecipare all’Assemblea generale del C.A.I., salva la facoltà di delega, per questa scelta, al Consiglio Centrale;
f) delibera l’eventuale alienazione di rifugi;
g) delibera l’assunzione di quote o partecipazioni in altre società od enti, aventi fini analoghi, affini o complementari;
h) nomina, su proposta del Consiglio Centrale, i Soci onorari;
i) delibera la sede e la data del Congresso annuale dell’Associazione, salvo facoltà di delega al Consiglio Centrale;
j) ratifica le modifiche alle Norme regolamentari;
k) stabilisce l’ammontare dei contributi straordinari in base a piani annuali o pluriennali da porre a carico dei soci con vincolo di destinazione a soli fini istituzionali;
6. L’Assemblea straordinaria dei Delegati approva e modifica lo Statuto dell’Associazione.


Art. 19 – Modalità di funzionamento

1. L’Assemblea ordinaria dei Delegati ha luogo, di regola, entro il mese di marzo di ogni anno, ovvero quando il Consiglio Centrale o il Collegio dei Revisori dei Conti lo giudichi necessario.
2. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Delegati in proprio o per delega e delibera a maggioranza semplice dei presenti, esclusi dal computo i voti di astensione.
Le firme di delega devono essere convalidate dai Presidenti di Sezione.
3. L’Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica allo Statuto, presentate dal Consiglio Centrale; le proposte di modifica allo Statuto possono essere avanzate solo per iscritto al Consiglio Centrale anche dai Consigli Direttivi di un numero di sezioni, che rappresentino almeno un quinto dei soci con diritto di voto, quali risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente.
L’Assemblea dovrà essere tenuta entro 90 giorni dalla richiesta.
4. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei Delegati in proprio o per delega e delibera con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei presenti. Le firme di delega devono essere convalidate dai Presidenti di Sezione.
5. Ogni Assemblea dei Delegati, validamente costituita, rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente dell’Assemblea ne dichiari chiusi i lavori.


Art. 20 – Composizione

1. Il Consiglio Centrale è composto di diciassette membri, soci ordinari o familiari da almeno dieci anni, eletti dall’Assemblea dei Delegati a scheda segreta; i membri sono scelti tra i nominativi indicati dalla Commissione Elettorale; i Delegati hanno facoltà di votare altri nominativi in aggiunta a quelli espressi dalla Commissione Elettorale.
2. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per ulteriori due mandati successivi; possono essere rieletti dopo un triennio di interruzione. Venendo a mancare un membro del Consiglio Centrale, esso viene sostituito fino alla scadenza del mandato dal primo dei non eletti. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti.
3. In caso di parità di voti, viene eletto il Socio con più anzianità nel sodalizio. In caso di soci con la stessa anzianità di iscrizione, viene eletto il più anziano di età.


Art. 21 – Compiti

Il Consiglio Centrale, oltre a disimpegnare i compiti demandatigli dallo Statuto, dalle norme regolamentari e dall’Assemblea dei Delegati, assolve le seguenti attribuzioni specifiche:
a) elegge tra i propri membri, a scheda segreta, il Presidente dell’Associazione, i due Vicepresidenti ed il Segretario; la presidenza e le due vicepresidenze non possono essere ricoperte dalla stessa persona nella stessa carica oltre due mandati consecutivi. Il Presidente e i due Vicepresidenti possono essere rieletti dopo almeno un triennio di interruzione;
b) formula la linea politica ed i documenti ufficiali dell’Associazione, in ottemperanza allo Statuto ed alle indicazioni dell’Assemblea dei Delegati;
c) provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria, con facoltà di nominare delegati per particolari atti. Delibera sulla destinazione delle entrate sociali, dei contributi dei soci benemeriti e di qualsiasi altra somma che venga erogata all’Associazione da enti o privati;
d) discute ed approva il conto economico di previsione sulla base dei programmi di attività e ne delibera eventuali variazioni nel corso dell’esercizio, discute ed approva il bilancio consuntivo che sottopone alla discussione e approvazione dell’Assemblea dei Delegati, corredandoli delle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;
e) determina ulteriori compiti della Giunta esecutiva, non previsti dal Regolamento e nomina i membri della stessa;
f) tratta tutti i problemi di carattere generale relativi all’attività sociale dell’Associazione e provvede ad approvare o modificare le norme regolamentari;
g) delibera la nomina o l’eventuale revoca dei rappresentanti dell’Associazione, nei servizi o commissioni di enti pubblici o privati;
h) costituisce, anche su proposta delle Sezioni, conferma, unifica o sopprime, organi tecnici consultivi centrali, commissioni ed altri organismi a carattere consultivo. Convoca eventualmente i presidenti delle commissioni o degli organismi alle proprie riunioni;
i) nomina i consiglieri esperti, purché soci ordinari, in numero non superiore a quattro, che abbiano competenza in particolari settori di interesse per l’Associazione; detti consiglieri hanno compiti consultivi e durano in carica per il solo periodo di mandato del Consiglio che li ha eletti;
j) precisa i compiti e le attribuzioni del Segretario;
l) esamina ed approva i programmi di attività degli organi tecnici centrali;
m) ratifica i Regolamenti sezionali;
n) delibera, ove ricorra la situazione prevista dall’art. 15 comma 9, la sospensione del Consiglio Direttivo sezionale e la nomina del commissario;
o) cura la redazione del bollettino e di altre pubblicazioni sociali, tutela l’archivio storico e la biblioteca;
p) regola i rapporti con il personale degli uffici amministrativi centrali;
q) eroga sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 26;
r) convoca l’Assemblea dei Delegati;
s) determina la quota associativa annuale, sulla base dell’analoga delibera del CAI;
t) stabilisce la percentuale della quota sociale, destinata alle Sezioni;
u) convoca le riunioni annuali dei presidenti delle sezioni;
v) conferisce con voto unanime di tutti i suoi componenti “l’aquila d’oro con brillante”, a Soci che hanno acquisito particolari e importanti benemerenze nel Sodalizio;
w) propone all’Assemblea dei Delegati le candidature a Socio Onorario e nomina i Soci Benemeriti; z) delibera eventuali cambi di destinazione d’uso dei rifugi e l’affidamento della gestione degli stessi a
terzi.


Art. 22 – Modalità di funzionamento

1. Il Consiglio Centrale viene convocato, di regola, una volta al mese dal Presidente o da uno dei due Vicepresidenti, con l’indicazione dell’ordine del giorno. In casi particolari può essere convocato da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno otto membri, oltre al Presidente o ad
un Vicepresidente, che presiede la riunione.
3. Le delibere sono prese a maggioranza di voti dei presenti; la votazione è a scheda segreta, qualora un consigliere lo richieda o quando la votazione si riferisca ad una persona.
4. I membri del Consiglio Centrale sono responsabili nei confronti dell’Associazione secondo le norme del mandato, salvo che non abbiano fatto constatare il proprio dissenso.
5. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un Consigliere all’uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. Il diritto di accesso ai verbali è normato dal Regolamento.
6. I componenti elettivi, che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non siano intervenuti alle riunioni del Consiglio Centrale, decadono dalla carica.
7. Non può partecipare alla discussione ed alla deliberazione, che abbia per oggetto una particolare operazione dell’Associazione, il membro del Consiglio che nella stessa operazione abbia un interesse anche provvisorio, proprio o dei familiari fino al terzo grado.


Art. 23 – Presidente dell’Associazione

1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, convoca e presiede le sedute del Consiglio Centrale e della Giunta esecutiva, cura l’esecuzione delle rispettive deliberazioni, ha la firma sociale e presenta la relazione annuale sull’attività sociale all’Assemblea dei Delegati.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito da uno dei due Vicepresidenti; il Presidente ed i Vicepresidenti non possono coprire contemporaneamente la carica di Presidenti di Sezione; il Presidente ed i Vicepresidenti devono appartenere a Sezioni diverse.


Art. 24 – Giunta esecutiva dell’Associazione

1. Membri di diritto della Giunta esecutiva sono il Presidente, i Vicepresidenti e il Segretario, ad essi si aggiungono quattro Consiglieri, eletti dal Consiglio Centrale con voto segreto.
2. La Giunta è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti.
3. I compiti della Giunta sono fissati dalle norme regolamentari. E’ peraltro facoltà del Consiglio Centrale delegare alla giunta altri compiti.
4. Per la validità delle sedute di Giunta è necessaria la presenza del Presidente, o di uno dei Vicepresidenti, e di tre membri. La Giunta si riunisce di regola due volte al mese.
5. Le deliberazioni della Giunta, assunte con almeno quattro voti favorevoli, devono essere verbalizzate dal segretario o da un membro a ciò delegato e sottoscritte congiuntamente dal Presidente. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.


Art. 25 – Facoltà del Consiglio Direttivo Sezionale

Il Consiglio Direttivo Sezionale propone al Consiglio Centrale dell’Associazione l’ammonizione orale
o scritta, la sospensione temporanea dall’attività, dalla frequenza della sede sezionale e dalla partecipazione alle manifestazioni sociali o la radiazione dei soci che tengano un contegno contrastante ad una corretta ed educata convivenza.


Art. 26 – Facoltà del Consiglio Centrale verso i soci

1. Su proposta del Consiglio Direttivo Sezionale, il Consiglio Centrale:
a) può infliggere un’ammonizione, orale o scritta, ai soci che tengano un contegno contrastante ad una corretta ed educata convivenza;
b) può sospendere inappellabilmente, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza alla sede, dall’attività e dalle manifestazioni sezionali, i soci che tengano un contegno contrastante ad una corretta ed educata convivenza;
c) può, nei casi più gravi, deliberare la radiazione di un socio. Analoga facoltà è prevista per il Consiglio Direttivo Centrale del Club Alpino Italiano;
2. Contro la radiazione è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione all’interessato, al Collegio dei Probiviri dell’Associazione o al Collegio dei Probiviri del CAI, a seconda di quale organo abbia deliberato il provvedimento, il quale deciderà in merito entro sessanta giorni.
3. Il provvedimento definitivo di radiazione sarà comunicato, oltre che all’interessato, a tutte le sezioni dell’Associazione.


Art. 27 – Facoltà del Consiglio Centrale verso le Sezioni

1. Nel caso di inattività o per gravi irregolarità di un Consiglio Direttivo Sezionale, il Consiglio Centrale può deliberare, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, la sospensione del Consiglio Direttivo della Sezione e la nomina per l’ordinaria amministrazione di un Commissario, possibilmente tra i soci ordinari della Sezione.
2. Entro i tre mesi dalla nomina, il Commissario deve convocare l’Assemblea della Sezione per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo o per eventuali altre necessarie deliberazioni.
3. La dichiarazione di decadenza di un Consiglio Direttivo sezionale e la nomina di un commissario, sono immediatamente esecutivi. La dichiarazione di decadenza può essere impugnata, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione, con ricorso al Collegio dei Probiviri dell’Associazione, da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio decaduto. Il ricorso al Collegio dei Probiviri non sospende la procedura di nomina di un commissario.
4. In caso di eccezionale gravità, il Consiglio Centrale dell’Associazione, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, può disporre lo scioglimento di una Sezione.
5. La dichiarazione di scioglimento di una Sezione, da parte del Consiglio Centrale dell’Associazione, può essere impugnata, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, dal Consiglio Direttivo della Sezione o dalla maggioranza dei soci, con ricorso al Collegio dei Probiviri.
6. Contro la decisione del Collegio dei Probiviri, è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica della decisione, al Collegio dei Probiviri del CAI.


Art. 28 – Composizione e compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo dell’Associazione.
2. Si compone da tre membri effettivi e due supplenti, soci ordinari da almeno 10 anni di iscrizione consecutiva dopo il compimento del diciottesimo anno di età, eletti dall’Assemblea dei Delegati e scelti tra i nominativi proposti dalla Commissione elettorale. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.
4. I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Centrale ed alle Assemblee dei Delegati. 5. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l’oggetto delle riunioni.
6. E’ compito dei Revisori dei Conti:
a) l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione dell’Associazione, predisponendo apposita relazione da presentare all’Assemblea dei Delegati;
b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi dell’associazione e, ove nel caso, delle Sezioni;
c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e del Regolamento;
d) la convocazione dell’Assemblea dei Delegati, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Centrale.


Art. 29 – Composizione e compiti del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è l’organo giudicante dell’Associazione.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati
dall’Assemblea dei Delegati tra i soci ordinari con almeno dieci anni di iscrizione consecutiva e di età non inferiore ad anni quaranta, scelti tra i nominativi indicati dalla Commissione elettorale.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi..
4. Il Collegio dei Probiviri dura in carica per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.
5. I Probiviri si occupano della conciliazione di tutte le controversie che sorgessero nell’ambito dell’Associazione relativamente ai rapporti sociali.
6. Ove la conciliazione non riesca, il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente, salvo i casi di radiazione di un socio, di decadenza di un Consiglio sezionale e di scioglimento di una Sezione, ove è ammesso ricorso, in secondo grado, al Collegio dei Probiviri del CAI.
7. Il Proboviro che per qualsiasi causa o motivo sia interessato alla questione deferita al Collegio, è sostituito da un Proboviro supplente.


Art. 30 – Composizione e compiti

1. La Commissione Elettorale si compone di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati su proposta del Consiglio e sentite le Sezioni, dall’Assemblea ordinaria dei Delegati tra i soci maggiorenni con almeno dieci anni di iscrizione consecutiva. La Commissione dura in carica tre anni e viene nominata l’anno precedente l’Assemblea elettiva. I componenti della Commissione Elettorale sono rieleggibili.
2. I membri nominati eleggono il proprio Presidente.
3. La Commissione Elettorale, sentite le Sezioni, ha il compito di verificare i requisiti di eleggibilità, di valutare ed indicare i nominativi di almeno 25 soci da proporre all’Assemblea per la nomina a Consiglieri Centrali dell’Associazione nonché dei candidati per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri
4. Provvede all’allestimento della lista dei candidati ed alla predisposizione delle schede elettorali.
5. Dovrà attenersi, per quanto possibile, ad una proposta di nominativi la più rappresentativa dell’intero ambito territoriale dell’Associazione.


Art. 31 – Eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche sociali, centrali o periferiche, i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: non aver riportato condanne per un delitto non colposo; essere soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; essere persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto sociale.
2. Non possono essere eletti alle cariche sociali i dipendenti dell’Associazione e coloro che hanno con la stessa rapporti economici continuativi.


Art. 32 – Congresso annuale

1. Ogni anno il Consiglio Centrale provvede alla convocazione del Congresso di tutti i soci della S.A.T. per cementare i vincoli di solidarietà e trattare di problemi inerenti l’attività sociale.
2. La sede e la data del congresso sono decise annualmente dall’Assemblea dei Delegati.

Art. 33 – Modalità applicative

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato da apposita Assemblea dei Delegati, la quale ovrà
anche decidere per la destinazione dell’intero patrimonio sociale, compreso quello delle Sezioni, ad altra associazione di promozione sociale, o comunque Ente con fini di utilità sociale.
2. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con un’Assemblea che è validamente costituita on
la presenza, in proprio o per delega, del settantacinque per cento dei Delegati e che delibera con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti, ivi comprese le deleghe. Le firme di delega evono essere convalidate dai Presidenti di Sezione.


Art. 34 – Statuto dell’Associazione – Regolamenti delle Sezioni

1. Con l’approvazione del presente Statuto decadono le precedenti normative statutarie dell’Associazione, nonché i regolamenti delle Sezioni, delle commissioni e dei gruppi, ove in contrasto con le norme del presente Statuto.
2. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto e Norme Regolamentari si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale del C.A.I.

Scarica lo statuto copleto in pdf: Statuto.pdf

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